La
gran parte del diritto minorile, ossia quelle norme civili e penali
poste a tutela dei minori, ruota intorno al tribunale per i
minorenni.
Si consideri però che quando il minore è vittima di un reato, il
fatto commesso da un maggiorenne viene giudicato dai normali
tribunali penali, mentre quando il minore ne è autore, il fatto
viene giudicato dal tribunale per i minorenni. Inoltre, in campo
civile, quando i problemi relativi all’affidamento di un minore si
pongono nell’ambito di un giudizio di separazione o divorzio, la
competenza spetta al tribunale ordinario, mentre se si è nell’ambito
di una famiglia di fatto o comunque della filiazione naturale, la
competenza spetta al tribunale per i minorenni.
Questi è un organo speciale con competenze civili, penali e
amministrative relative ai minori.
In italia l’istituzione del tribunale per i minorenni si deve al
R.D. 1934, n. 1404 (convertito in legge 1935, n. 885).
Il tribunale è istituito presso ogni sede di Corte d’Appello o di
sezione di Corte di Appello. E’ composto da due membri togati e due
onorari. I primi sono magistrati si cui uno è magistrato di Corte
d’Appello e svolge funzioni di presidente.
I due membri onorari, necessariamente un uomo e una donna, sono ai
sensi dell’art. 2 R.D. 1404/1934 benemeriti dell’assistenza sociale,
scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia
criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il
trentesimo anno di età. L’art. 50 dell’Ordinamento giudiziario li
chiama “esperti”. Questi vengono nominati, con decreto del Capo
dello Stato, su delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
per un triennio.
La legge, come abbiamo già più volte visto, chiede spesso al tribunale valutazioni sulla personalità del minore, oppure sull’idoneità dei genitori o anche, ad esempio nel caso dell’adozione, sull’idoneità delle persone a divenire genitori.
Il tribunale per i minorenni ha una giurisdizione che si estende a tutto il territorio della Corte d’Appello o della sezione della Corte d’Appello. Le sue decisioni possono essere impugnate presso la sezione di Corte d’Appello per i minorenni istituita dall’art. 5 R.D. 1404/1934.
Il tribunale per i minorenni è un organo specializzato. Il giudice specializzato ha cognizioni particolari relative a determinate materie, ma fa parte dell’ordinamento giudiziario ordinario.